L'avvocato Antonio Petraglia

 

L'avvocato Antonio Petraglia presiede il Comitato "Salviamoci" costituito al momento da 31 delle 36 società di serie D per le quali la Federcalcio ha deciso la retrocessione d'ufficio su proposta della Lnd che ha dato lo stop definitivo al campionato quando mancavano 8 giornate alla sua naturale conclusione.
L'avv. Petraglia è anche presidente del Grumentum una delle 36 squadre condannate. "Il Covid non può generare provvedimenti afflittivi - spiega - In tutta Europa siamo l'unico paese in cui l'ordinamento calcistico ha emanato un provvedimento di questo genere che non ha alcun fondamento etico e giuridico. Ha anche profili discutibili sotto l'aspetto della costituzionalità visto che la nuova normativa stabilita dal Decreto Rilancio impone tempi strettissimi per la presentazione dei ricorsi, 7 giorni, è solo un mese per i tre gradi di giudizio. Con la Lega Dilettanti è mancato qualsiasi contradditorio, nessuno ci ha dato ascolto, è stato tutto deliberato dal vertice, la Federazione si è limitata a prenderne atto. Adesso molti dei 36 club colpiti presenteranno ricorso, abbiamo solido argomenti per far valere le nostre ragioni. Il mio Grumentum si ritrova in Eccellenza per effetto della classifica avulsa con Nocerina e Nardò. Pensi se possiamo rassegnarci a un'ingiustizia così grande".
Il Chieti dovrebbe affidare all'avvocato Eduardo Chiacchio la propria tutela e presentare singolarmente il ricorso (non ci sarà un'iniziativa plurima)
"Ne ho parlato con il presidente Mergiotti - dice il legale, uno dei massimi esperti di diritto sportivo - siamo in attesa del comunicato ufficiale per valutare bene il quadro complessivo entro il quale muoverci. Sulla nostra strada c'è l'articolo 218 del Decreto Rilancio ma lo spazio per attaccare il provvedimento non dovrebbe mancare".
Ma cosa stabilisce questo articolo 218 del Decreto Conte del 19 maggio scorso?
Nel primo comma si legge: "In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19 le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni... possono adottare anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati professionistici e dilettantistici ivi compresa la definizione delle clsssifiche finali per la stagione 2019/2020...".
Comma 2 "... per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata in unico grado nel Collegio di Garanzia dello Sport... Il ricorso relativo a tali controversie è depositato presso il Collegio entro 7 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio decide in via definitiva sul ricorso... entro il termine perentorio di 15 giorni dal deposito".
Il comma 3 prevede che le controversie successive siano "devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile" del Tar del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere è di 15 giorni. "L'appello al Consiglio di Stato è proposto entro 15 giorni".
È dunque previsto un iter piuttosto rapido per la definizione delle vertenze che si prospettano. Il che se riduce i tempi a disposizione dei ricorrenti per mettere a punto i piani della battaglia legale, ha almeno il risvolto positivo che si conoscerà in fretta il destino del Chieti.

 

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