Depositata la sentenza: ecco perché il Coni può cancellare il tutto

Fonte (Galliani GL)

Pubblichiamo e ringraziamo

MOTIVAZIONI FIGC: IL VERO SCANDALO È L’ACCUSA PRIVATA DELLA RECANATESE! ECCO PERCHÉ IL CONI PUÒ CANCELLARE TUTTO
Un ringraziamento speciale all’amico Franco Zappacosta per lo spazio e per l’ospitalità che mi concede su questa pagina, permettendomi di condividere con tutti voi queste riflessioni.

Ragazzi, la pubblicazione delle 9 pagine di motivazioni della Corte d’Appello sta gettando nello sconforto molti tifosi. Si legge di contratti paralleli, accordi verbali e liberatorie contestate. Inutile girarci intorno o nascondersi dietro un dito: la gestione Di Labio a dicembre ha fatto un pasticcio amministrativo dilettantistico e indifendibile nel merito.

Ma c’è un “MA” grande come una casa, ed è esattamente qui che l’avvocatessa Carè colpirà duramente a Roma, davanti al Collegio di Garanzia del CONI.

Se leggete attentamente le carte, emerge un fatto gravissimo che rappresenta un vero e proprio tradimento delle regole del diritto sportivo: la Corte d’Appello della FIGC ha formalmente ammesso al processo la Recanatese (assistita dall’avvocato Grassani) come “interveniente”, e ha fondato la stangata degli 11 punti su un documento depositato proprio dal club marchigiano.

Tradotto in parole povere: i giudici della FIGC hanno permesso a una squadra rivale — che aveva l’evidente interesse diretto a farci penalizzare per salvarsi senza giocare i Play-Out — di fare l’accusa privata nel nostro processo. È come se in un’aula di tribunale penale il vicino di casa che ti odia potesse inventarsi PM, portando le sue carte per farti condannare!

Questo nel diritto sportivo è TOTALMENTE ILLEGITTIMO.

🏛️ IL RISCONTRO DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ DEL CONI
La banca dati del massimo organo di legittimità dello sport italiano recepisce un principio granitico che censura radicalmente la postura processuale assunta dalla Corte Federale d’Appello della FIGC nelle motivazioni odierne.

1. Il precedente specifico sul giudizio disciplinare

Riferimento: Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, Decisione 6 agosto 2019, n. 65

Il Principio di Diritto espresso: I giudici di Roma hanno sancito testualmente che «l’intervento del terzo nel giudizio disciplinare è assolutamente precluso», fatte salve deroghe eccezionalissime collegate a diritti soggettivi primari che non ricorrono nelle dinamiche di classifica o di ripescaggio. Il giudizio volto all’accertamento di infrazioni amministrative (come le liberatorie Co.Vi.So.D. del Chieti) conserva una struttura rigidamente bilaterale tra l’organo inquirente (Procura Federale) e il soggetto deferito.

2. La posizione delle Sezioni Unite

Riferimento: Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, Decisione n. 35/2015 e Decisione n. 39/2015

L’Orientamento Consolidato: Le Sezioni Unite hanno chiarito il discrimine tra le posizioni giuridiche protette e i meri interessi di fatto. L’interesse di una consociata (la Recanatese) a veder sanzionata o retrocessa una propria rivale (il Chieti) al fine di trarne un vantaggio indiretto (come lo scivolamento in classifica o la salvezza diretta senza disputare i play-out) è qualificato come interesse di mero fatto o riflesso.

La conseguenza processuale: Un interesse di mero fatto non attribuisce alcuna legittimazione attiva a intervenire ad opponendum o ad adiuvandum nei gradi di merito.

🔬 L’EFFETTO DIROMPENTE SUL RICORSO DEL CHIETI
L’incrocio di questi dati con il testo delle motivazioni presiedute da Mario Luigi Torsello mette a nudo l’abuso procedurale commesso in secondo grado. La Corte d’Appello FIGC ha commesso due violazioni di diritto evidenti:

❌ Error in procedendo: Ha formalmente ammesso al dibattimento l’interveniente Recanatese, violando il principio di preclusione assoluta statuito dalla Decisione n. 65/2019 della Sez. IV del CONI.

❌ Inquinamento probatorio: Ha fondato il proprio convincimento giudiziario (relativo al contratto parallelo del tesserato D’Ercole) su un documento privatistico prodotto in giudizio proprio dalla Recanatese, ossia da un soggetto che non aveva il diritto di stare in quell’aula e le cui produzioni documentali dovevano essere dichiarate radicalmente inutilizzabili.

Ora capite perché l’intervista del Presidente della Recanatese, Guzzini, in cui ammetteva di aver “lavorato su tutti i tavoli e scritto a 160 società per incardinare le irregolarità”, chiude perfettamente il cerchio? Il secondo grado è stato celebrato in un clima di totale condizionamento esterno.

L’Avvocatessa Carè ha ora a disposizione i numeri di protocollo esatti (Decisioni n. 35/2015, n. 39/2015 e n. 65/2019) per chiedere al Collegio di Garanzia l’annullamento senza rinvio della stangata degli 11 punti per radicale violazione delle norme regolatrici del Giusto Processo (Art. 2 CGS CONI). La sentenza della FIGC è stata letteralmente “costruita” sull’ingerenza illegittima di un terzo.

La vecchia proprietà ha le sue colpe macroscopiche e deve mollare la società immediatamente a 1 euro. Ma a Roma la partita è ancora maledettamente aperta: andiamo al CONI non per difendere i pasticci di Di Labio, ma per far saltare un verdetto viziato da un’ingiustizia procedurale clamorosa.

I dati sono blindati, la giurisprudenza è dalla nostra parte e poggia su fondamenta di puro diritto.

Fino alla fine, giù le mani dal Chieti!

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